VENDERE UN ANIMALE
- È consentita la commercializzazione di animali di razza di origine nazionale e comunitaria con riferimento ad animali iscritti all’interno di libri genealogici o registri anagrafici.
- È consentita la vendita di animali di razza originari dai Paesi Terzi, per i quali il MIPAAFT abbia con proprio provvedimento accertato l’esistenza.
- È consentita la vendita di animale esclusivamente in caso in cui siano rispettati i Diritti dell’ animale.
- È consentita la vendita di animali da compagnia che abbiano superato i due mesi di età.
- Coloro che non rispettino i punti precedenti, commercializzano gli animali illegalmente e non a norma di legge.
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